Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge si applica a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.